CODICE ETICO

Codice etico-deontologico ACCADEMIA AINAO

 

Art. 1 – Definizione
Il codice etico-deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che l’operatore olistico deve osservare nell’esercizio della professione, in qualunque forma essa svolta o disciplinata.
Il rispetto di queste norme esalta la figura professionale dell’operatore olistico e  assicurando alti standards qualitativi e formativi nei confronti degli utenti, di soggetti pubblici o privati, dei professionisti a supporto della professione  o di quelli sanitari o parasanitari con cui può venire a contatto.
Tale codice è valido anche al di fuori della pratica professionale.

Art. 2 – Obbligatorietà
L’operatore olistico conosce, aderisce alle norme contenute del codice, la cui violazione porta a responsabilità di vario titolo.

Art. 3 – Compiti del Operatore olistico
L’operatore olistico utilizza metodi di settore del benessere, pertanto il suo ambito di lavoro sta nelle aree non mediche della salute. La funzione è caratterizzata da norme di condotta salubri, basate sui principi dell’integrazione con la natura, del benessere psicofisico dell’individuo e nel suo completo riequilibrio bioenergetico. Esulano dal suo operato prestazioni di carattere sanitario o parasanitario che per legge sono svolte da coloro che sono iscritti in albi e/o elenchi professionali.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il compito dell’operatore olistico è favorire il benessere fisico-psichico-emozionale-spirituale dell’essere umano e il suo riequilibrio bioenergetico, senza discriminazioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, condizione sociale, ideologia, indipendentemente dalle condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
In particolare, il suo compito è finalizzato:

  • alla prevenzione delle malattie mediante interventi di “educazione al benessere” che favoriscono il mantenimento ottimale dell’omeostasi energetico-funzionale.
  • al ripristino dell’equilibrio energetico-funzionale dell’essere umano, intervenendo sulle sue manifestazioni globali e non sulle malattie.
  • Il fine ultimo è di stimolare nelle persone la capacità di autoguarigione e di riequilibrare il rapporto con il proprio ambiente di vita.

 

INDIPENDENZA E DIGNITA’ DELLA PROFESSIONE

Art. 4 – Libertà e indipendenza della professione
L’esercizio dell’operatore olistico è fondato sulla libera professione e sulla indipendenza del suo operato nel rispetto dei principi fondamentali dell’individuo e nel rispetto della persona nella sua globalità.

Art. 5 – Principi dell’attività professionale
Nell’esercizio della professione dell’operatore olistico deve ispirarsi alle conoscenze della tradizione olistica con particolar riferimento alla tradizione orientale (secondo il metodo ipotetico-deduttivo-sperimentale delle scienze della salute, la filosofia naturista e l’arte dell’igiene vitale), alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali.

Art. 6 – Abuso della condizione professionale
L’operatore olistico non deve abusare della sua professione e non può ottenere indebiti vantaggi in generale anche quando ricopre cariche pubbliche.

LIMITI DELLA PROFESSIONE

Art. 7 – Limiti della professione
L’operatore olistico non può svolgere attività per legge riservate a coloro che sono iscritti in albi o elenchi professionali e la cui figura professionale è disciplinata dalla legge. Non potrà sconfinare nelle attività lavorative proprie di altre professioni riconosciute e regolamentate per legge, quindi, non deve invadere le professioni già esistenti, tra le quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo quella del medico e del farmacista e dell’estetista, del fisioterapista etc..

OBBLIGHI PROFESSIONALI

Art. 8 – Obblighi per l’esercizio della professione
Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni:

  • Il rispetto degli standard qualitativi del libero professionista e la formazione continua nei confronti del cliente (esame abilitativo, corsi di aggiornamento, ecc.) e allo stesso tempo, tuteli i diritti del professionista;
  • il Codice Deontologico che regola il corretto esercizio della professione;
  • il rispetto della regolamentazione legislativa fiscale e contributiva presente in Italia
  • un’assicurazione adeguata che copra i rischi di eventuali incidenti che possono verificarsi nello svolgimento della professione.

Art. 9 – Consenso informato
L’operatore olistico non inizia la prestazione professionale senza il consenso del cliente opportunamente informato. Per consenso si intende un atto in forma scritta in cui si autorizza liberamente ed intenzionalmente l’operatore olistico a utilizzare metodi propri per valutare lo stato di benessere e il conseguente programma personalizzato di benessere. Si usa l’espressione “informato” nel senso che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto della persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona è libera di scegliere il metodo che preferisce.
L’operatore olistico spiega al cliente la sua figura professionale e i relativi ambiti di competenza e che il cliente esprima il consenso informato. In un foglio intestato a nome del professionista si indicherà che l’operatore olistico non è un medico;

  • di essere a conoscenza dell’ambito d’intervento;
  • che l’eventuale intervento di riequilibrio consiste in un programma di benessere e non una terapia medica;
  • che i rimedi consigliati agiscono a sostegno del programma di benessere (e non sono farmaci).

In caso di incapace il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale.
In caso di rifiuto l’operatore desiste dalla propria opera.

Art. 10 – Segreto professionale
1) Il segreto professionale è un diritto del cliente; il operatore olistico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza durante la sua pratica.
L’operatore olistico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino.
La rivelazione del segreto è consentita:
a) se imposto dalla legge;
b) se richiesta o autorizzata dall’interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull’opportunità o meno della rivelazione stessa.
Salvo che per i casi previsti al punto a e b, resta comunque all’operatore olistico  la valutazione sull’opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del cliente o di terzi. La morte del cliente non esime l’operatore olistico dall’obbligo del segreto.
2) L’operatore olistico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione nel rispetto della normativa vigente.
3) Pubblicazioni o ricerche non devono indicare l’identità di eventuali clienti. Nella compilazione o trasmissione di qualunque atto verso enti pubblici o privati l’operatore rispetta il segreto professionale come indicato dalla legge.
L’operatore olistico rispetta le leggi in materia di privacy.

Art. 11 – Informazioni al cliente
L’operatore olistico ha il dovere di dare al cliente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla valutazione naturopatica, sullo stile di vita che sta conducendo e le conseguenze che questo stile di vita comporta per il suo benessere e quella del suo ambiente.
Ha il dovere inoltre di istruirlo sulle norme di condotta che deve seguire per raggiungere lo stato ottimale di benessere, indicandogli i passi da seguire nel programma di benessere, così come i processi e reazioni che possono sorgere nella sua applicazione, anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte olistiche.

Art. 12 – Aggiornamento e formazione professionale permanente
L’operatore olistico ha il dovere dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente. Ha inoltre l’obbligo di frequentare annualmente i periodici corsi di formazione e aggiornamento.

RAPPORTI CON PROFESSIONISTI SANITARI

Art. 13 – Relazioni con gli altri professionisti
L’Operatore olistico deve mantenere buone relazioni con i professionisti che operano nell’ambito della sanità.

Art. 14 – Clienti in trattamento medico
L’operatore olistico in nessun caso deve, palesemente o coattamente, intervenire su clienti in campo medico- Qualora lo ritenga opportuno può proporre al medico curante la sua collaborazione, sempre e comunque nell’ambito delle sue competenze professionali.
L’Operatore olistico può intervenire su clienti portatori di una patologia a patto che questi abbiano una corretta diagnosi medica. Il programma di benessere si adatterà come complemento e mai sostituendosi alle norme stabilite dal professionista sanitario.

Art. 15 – Sospensioni di terapie mediche
L’operatore olistico per nessun motivo deve proporre al cliente la sospensione di terapie mediche prescritte dal medico curante.

Art. 16 – Competenza medica
Nel caso in cui egli sospetti una situazione patologica deve informare il cliente e invitarlo a rivolgersi al suo medico curante. Se il cliente, debitamente informato del bisogno di rivolgersi al servizio medico o altri servizi sanitari, si rifiuta, l’operatore olistico deve astenersi di prestare la propria prestazione professionale.

ACCERTAMENTI VALUTATIVI E PROGRAMMA DI SALUTE

Art. 17 – Agenti naturali di benessere
L’Operatore olistico si impegna ad esercitare la sua professione a dovere ed ad applicare ai suoi clienti gli agenti naturali di benessere, le norme di condotta salubri ed il mezzi igienici, che, secondo le sue conoscenze possono conseguire risultati più rapidi, economici e semplici al fine di raggiungere lo stato ottimale di benessere.

Art. 18 – Programma personalizzato di benessere e metodi valutativi
All’ operatore olistico è riconosciuta piena autonomia nella scelta corretta dei suoi strumenti.
L’operatore olistico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei metodi naturopatici utilizzati.

Art. 19 – Fornitura di prodotti
L’ operatore olistico rispetta ogni regolamentazione in materia di fornitura prodotti e relative autorizzazioni.

Art. 20 – Prodotti utilizzati
L’Operatore olistico non utilizza/consiglia prodotti farmaceutici o agenti naturali per guarire una malattia o sopprimere un sintomo. Né farà uso di nessun elemento che esuli dalla sua competenza professionale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 21 – Cure e guarigioni
L’ operatore olistico non cura ne guarisce il cliente ma semplicemente può favore il benessere psicofisico così da poter meglio raggiungere uno stato ottimale dello stato di salute e la qualità di vita.

Art. 22 – Responsabilità dei propri atti professionali
L’operatore olistico è responsabile dei propri atti professionali e di conseguenza accetta le responsabilità che ne possono derivare: ogni consulenza rilasciata al cliente deve riportare i dati fiscali del operatore olistico e la sua firma.

Art. 23 – Competenza professionale
L’operatore olistico deve garantire al cliente impegno e competenza professionale. Deve utilizzare una terminologia comprensibile, non deve spaventare ma invitare il cliente eventualmente a rivolgersi ad altre figure professionali.

Art. 24 – Rifiuto della prestazione professionale
L’peratore olistico qualora debba intervenire contro la sua coscienza, credo o convinzioni o quando ravvisi poca fiducia da parte del cliente può rifiutarsi di operare a patto che ciò non provochi grave danno.

Art. 25 – Continuità della prestazione professionale
In caso di impedimento o impossibilità l’operatore olistico provvede a indirizzare ad un altro operatore con pari preparazione proponendosi anche di collaborare con altri professionisti in genere.

Art. 26 – Documentazione tecnica
L’ operatore olistico, ogni qualvolta si richieda mette la documentazione tecnica in suo possesso a disposizione del cliente stesso, dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essi indicati.

Art. 27 – Consigli
L’operatore olistico può consigliare, ma non pretendere che il cliente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

DOVERI DEL OPERATORE OLISTICO VERSO BAMBINI, ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Art. 28 – Assistenza
Nell’esercizio della professione, l’operatore olistico deve impegnarsi a tutelare ogni individuo mirando  a un armonico sviluppo psicofisico garanzia di  qualità e dignità di vita. Quando ritenga che l’ambiente nel quale vivono non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute o sia sede di maltrattamenti o violenze, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

ONORARI PROFESSIONALI

Art. 29 – Tariffa professionale
L’operatore olistico e il cliente si accordano preventivamente su onorari e compensi. Il professionista non deve operare in concorrenza sleale con altri colleghi.

PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Art. 30 – Limiti
L’operatore pubblicizza il suo lavoro nel rispetto della regolamentazione italiana, senza creare false aspettative e mirando alla divulgazione di tecniche per il miglioramento unicamente del benessere psicofisico e del riequilibrio bioenergetico.

Art. 31 – Scoperte
Eventuali scoperte dovranno essere comunicate agli enti preposti e nel pieno rispetto dei regolamenti vigenti.

Art. 32 – Attività pubblicistica
Gli operatori devono evitare di dare notizia di metodi non ancora verificati. Devono comunque astenersi dal fare pubblicità e promozione in merito alla propria attività ed evitare qualsiasi forma pubblicitaria personale o in favore di singole istituzioni pubbliche o private, sia pure in maniera indiretta.

Art. 33 – Divieto
L’operatore non deve pubblicizzare indebitamente farmaci o collaborazioni con enti pubblici e privati.

Art. 34 – Abuso di titoli
L’operatore olistico non deve abusare di titoli di cui non è in possesso, né in forma palese, né con un tacito consenso ad eventuali titoli che il cliente gli attribuisce.

Art. 35 – Denominazioni speciali
L’Operatore olistico rinuncia a qualsiasi tipo di denominazione che legalmente non può essere utilizzata (diplomato, dottore, specialista).

RAPPORTI TRA OPERATORI

Art. 36 – Rispetto reciproco
Vige il principio del rispetto di ogni attività professionale. L’opportuna comunicazione tra professionisti non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

Art. 37 – Contrasto di opinione
Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di rispetto.

Art. 38 – Solidarietà tra colleghi
Tutti gli operatori olistici sono solidali tra di loro.

Art. 39 – Cura dei colleghi
L’operatore olistico assiste i colleghi.

Art. 40 – Proposta di consulenze
In caso di necessità, l’operatore olistico deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di specifica qualificazione.

Art. 41 – Aiuti e consigli
Gli operatori olistici forniscono aiuto agli operatori meno preparati.

Art. 42 – Problemi
I problemi professionali dovranno essere risolti preventivamente in sede di arbitrato per poi adire ad altri mezzi.

Art. 43 – Scorrettezze professionali
L’operatore olistico che costati, nell’operato di altri colleghi, gravi scorrettezze professionali, è tenuto a darne formale comunicazione alla struttura associativa di competenza.

Art. 44 – Salvaguardia delle specifiche competenze
L’operatore olistico deve vigilare per la salvaguardia delle specifiche competenze con formale comunicazione alla struttura competente   per ogni infrazione.

Art. 45 – Astensione dalla collaborazione
L’operatore olistico si deve astenere dal collaborare in qualsiasi modo con chi trasgredisce con la legislazione vigente o strutture associative associate.

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI

Art. 46 – Modalità e forme di espletamento dell’attività professionale
L’operatore olistico può tuttavia utilizzare le strutture di società per la prestazione di servizi a mero supporto della sua attività professionale. L’attività professionale può essere svolta in forma associata.
L’operatore olistico nell’ambito di ogni forma partecipativa o associativa, dell’esercizio della professione comunque:

  • risponde dei propri atti;
  • è indipendente;
  • non accetta compensi fuori legge.

Art. 47 – Attività nell’interesse della società
L’operatore olistico è tenuto a partecipare all’attività e ai programmi previsti dalla legge ai fini della tutela della salute, nell’interesse della società.

RICERCA

Art.48 – Ricerca
L’operatore olistico svolge attività di ricerca in accordo esplicito con il cliente e al mero fine di ottenere esiti e valutazioni di indagine nel rispetto del benessere psicofisico dell’individuo.

Art. 49 – Limiti della ricerca
La ricerca non deve essere invasiva e in caso di sperimentazione è necessario contattare un comitato etico secondo la normativa vigente.

PRESTAZIONI D’URGENZA

Art. 53 – Dovere del operatore olistico
L’operatore olistico non può rifiutarsi di intervenire in caso di necessità e urgenza fornendo adeguata assistenza.

Art. 54 – Calamità
L’operatore olistico, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell’Autorità competente.